Pas e falsi abusi. Sulla pelle di chi ?
Da qualche tempo, diversi media hanno preso a cuore situazioni familiari allarmanti. Per non dire allucinanti. Non so quale sia veramente il limite alla realtà e se è stato oltrepassato dalla spettaolarità mediatica. La psicologia ha molti limiti che spesso la pongono in una imbarazzante posizione tra la scienza e la filosofia. Un punto resta fermo. La professionalità consiste sempre nel’l’affrontare con serietà tutte le problematiche, accettare le critiche e prima di prendere una quqlsivoglia decisione, accettarne le conseguenze eventuali. Dico questo perchè, stando a quanto emerso dai dibattiti, appunto mediatici e pertanto da ben verificare, sembrerebbe chiara la presenza di un “abuso di professione” commesso al solo fine di compiacere una o l’altra parte dei genitori contestanti.
Come prima cosa voglio ribadire che PAS non è una patologia di per se stessa. E’ solo un comportamento che prevede verifiche e approfondimenti. Per cui PAS non può essere una diagnosi su cui prendere provvedimenti di tipo restrittivo, ma solo una indicazione. Cosa purtroppo disattesa. Cosa che mette in cattiva luce una intera categoria di specialisti psicoterapeuti. E anche magistrati che non possono far altro che emettere sentenze fidandosi di periti che sono la negazione assoluta della psicoterapia diagnostica e investigativa.
A tale scopo riporto un articolo molto tecnico e importante della dott.ssa Marisa Nicolini:
Pas e falsi abusi: due modi perversi di negazione della bigenitorialità
“Pas e falsi abusi: due modi perversi di negazione della bigenitorialità”, tratto in data 30-11-2011 da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologi
http://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=27324
Quando i coniugi si separano, di norma si vedono affidata la prole in modo condiviso grazie alla legge che ha stabilito come regola la bigenitorialità. Dopo l’entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, infatti, devono sussistere ed essere provate delle importanti motivazioni perché il Giudice possa disporre l’affido esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori.
Non è raro constatare però che un genitore, in aperto conflitto con il coniuge dal quale si sta separando, voglia impedire l’applicazione della legge sulla bigenitorialità: è allora necessario dimostrare che esistono fondate ragioni per cui l’affidamento condiviso si renderebbe contrario e nocivo all’esclusivo interesse del minore.
Nella pratica professionale nel campo della Psicologia Giuridica, specialmente quando si è interpellati come ausiliari del Giudice (CTU), si è assistito ad una escalation di casi in cui un genitore, spesso la madre, tenti in tutti i modi (mi auguro sempre in buona fede) di escludere l’altro genitore dalla condivisione dei doveri/diritti derivanti dalla genitorialità.
Tra i modi più perversi e pregiudizievoli per i figli vi sono quelli noti come Sindrome di Alienazione Genitoriale e Falsi Abusi. Si rimanda alla letteratura scientifica chi volesse approfondire la conoscenza di tali realtà. Qui è sufficiente ricordare che per Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) si intende l’azione costante e subliminale di un genitore (alienante) sulla prole affinché questa diventi in prima persona “nemica” dell’altro genitore (alienato) arrivando a non volerlo più incontrare. Questa vera tragedia (un figlio che non vuole più vedere il padre, più raramente la madre, e relativo ramo familiare), viene ritenuta, invero, molto utile per poter sostenere davanti al Giudice ed al suo eventuale Consulente Tecnico: “Io glielo dico sempre che deve voler bene e frequentare anche il padre, ma è proprio lui/lei che non ci vuole andare! Che devo fare, mica gli/le possiamo imporre di amarlo!”.
Forse ancora peggiore della PAS è da considerare la crescente mole di accuse di abuso sessuale contro un genitore (pressoché sempre il padre) contro il figlio/la figlia, non di rado in età prescolare, accuse che molto spesso si rivelano infondate. Questi cosiddetti Falsi Abusi denunciati in corso di separazione coniugale pongono i minori all’interno di un “tritacarne” di visite, ascolti protetti, racconti in presenza di assistenti sociali, psicologi, operatori delle Forze dell’Ordine, Giudici, CTU, ecc. ecc. Di conseguenza, quand’anche si dovesse accertare che non si è consumato alcun abuso sessuale su quel minore da parte dell’offender denunciato dalla madre, il/la minore comunque ha dovuto fare un’esperienza che lo/la segnerà per tutta la vita, soprattutto con riferimento alla sfera della sessualità ma non solo.
Occorre dunque stare molto attenti a chi pretende di difendere i bambini: coinvolgere un minore in false accuse è una forma di abuso sessuale che può avere conseguenze psico-patologiche sovrapponibili a quelle degli abusi realmente esperiti.
Queste affermazioni non provengono più solo dalle diverse Associazioni di padri separati e alienati, bensì sono sostenute con rigore scientifico da clinici e studiosi di maltrattamenti/abusi su minori.
Tra questi è possibile ricordare gli interventi dei proff. Camerini e Montecchi.
Il prof. Francesco Montecchi, già primario di neuropsichiatria infantile presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, è intervenuto agli Stati Generali sulla Giustizia Familiare sul tema “Aspetti psicologici e psicopatologici di un minore nel corso dell’accertamento di un abuso”. Nel corso del suo intervento ha toccato il tema dell’alienazione genitoriale e dei falsi abusi.
Il prof. Montecchi ha espresso con grande chiarezza che coinvolgere un bambino in false accuse è una forma di abuso sessuale, in quanto il bambino viene inserito in un contesto in cui il linguaggio è fortemente sessualizzato. Elenca vari tipi di false accuse:
quelle sostenute da adulti con delirio dissociato, facilmente riconoscibili;
i casi più gravi e difficili sono quando il genitore accusante ha un delirio lucido sistematizzato. Se persiste la ricerca ostinata della costruzione dell’abuso questo genitore fa i giri turistici fra i “professionisti” e “centri” per avere la conferma: è una forma di Sindrome di Münchausen per procura.
quelle sostenute da adulti consapevolmente calunniosi.
I bambini vittime di false accuse possono arrivare a rifiutare e o desiderare di perdere un genitore.
Il professore ha spiegato la gravità di questa forma di abuso: l’esperienza di avere entrambi i genitori è comune a tutte le culture, radicata negli strati più profondi della psiche; l’esistenza nella psiche dell’archetipo del padre e della madre necessita della relazione con genitori reali. Un bambino danneggiato nella propria vita familiare sarà un adulto danneggiato nella vita: rompere l’attivazione delle relazioni familiari porterà ad un danno nella costruzione della propria famiglia, nell’inserimento nel sociale e nel lavoro.
La percezione di non potersi appoggiare ad un genitore viene accompagnata dalla paura di perdere l’appoggio dell’altro genitore, percepito non come il migliore ma come il più forte. Il bambino allora incomincia ad alienare il genitore assente, arrivando al rifiuto, percepito dal bambino come un abbandono.
Sebbene la manifestazione esteriore della PAS sia il rifiuto di un genitore, in realtà il bambino ha un gran bisogno di quel genitore, lo sente divorante ed il rifiuto lo mette a contatto con un proprio bisogno.
Un interessante articolo firmato dal prof. Camerini et al. e pubblicato su Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (2010), vol. 77: 127- 137 afferma che il coinvolgimento di un bambino in una denuncia infondata, specie allorquando da essa derivano provvedimenti giudiziari e psicosociali che incidono sulle relazioni intrafamiliari, può produrre effetti negativi sul funzionamento psicologico, sociale e adattivo del bambino sovrapponibili a quelli che si verificano nelle condizioni di abuso realmente esperite.
La maggior parte delle false accuse “si verifica” nelle separazioni conflittuali, nelle quali nel 90,4% dei casi l’accusato è il padre, che risulta innocente nel 92,4% dei casi.
Sono stati osservati sintomi psico-patologici nel 65% dei bambini coinvolti in falsi abusi (disturbi dell’asse I del DSM IV TR).
Non viene riferito di condanne per calunnia o maltrattamenti su chi ha portato avanti le false accuse. Si potrebbe dire, di conseguenza, che una persona (spero ignara degli effetti della PAS e dei Falsi Abusi sulla psiche del figlio) non ha nulla da perdere nel tentare questa perversa via per allontanare il coniuge dalla sua vita futura alienando, appunto, alla prole l’altro genitore.
E’ dunque importante intensificare l’opera culturale e formativa di coscientizzazione dei genitori separandi, ovvero di potenziamento della genitorialità e della bigenitorialità anche nelle critiche fasi di separazione e divorzio, così come è necessario che tutti i professionisti che coadiuvano i separandi siano resi sempre più consapevoli che l’onere maggiore di una separazione “malfatta” ricade sui figli che, normalmente, vogliono continuare ad avere l’amore di tutti e due i genitori.
A tale scopo riporto ampi stralci del citato articolo del prof. Camerini, ricordando che il dolore inferto ad un bambino negandogli la presenza in tutti i modi possibili sia della mamma che del papà è un vero e proprio delitto contro quel minore, quello che sarà da adulto, quello che potrà fare nel suo sviluppo psicologico e relazionale.
Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (2010), vol. 77: 127- 137 127
Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all’abuso sessuale
Psychopathological disorders and stress factors in child sexual abuse trial procedures
GIOVANNI B. CAMERINI *, DANIELE BERTO** , LINO ROSSI*, MARCO ZANOLI***
Introduzione
Si rende sempre più necessario costruire protocolli operativi di buone pratiche
rivolti a minori coinvolti come vittime di reati sessuali, in relazione ai procedimenti
penali che vengono attivati ed alle loro conseguenze sui minori stessi. Tale necessità
si pone sempre più pressante negli ultimi anni essendo tale fenomeno molto presente
nelle corti e presentandosi in forme molto diversificate con un presunto netto
aumento di segnalazioni relative a casi di denunce infondate (falsi positivi). A questo
gruppo, che richiede una specifica attenzione (Calamoneri e Arminio, 2006), appartengono
abusi dichiarati ma in realtà non concretamente consumati, trattandosi di:
una convinzione errata, a volte delirante, che il figlio o la figlia siano stati abusati, all’interno di un conflitto genitoriale, o consapevole accusa di un coniuge contro l’altro coniuge;
un effetto di una «sindrome di alienazione genitoriale»;
un fraintendimento delle parole dette da un bambino;
una dichiarazione non veritiera o esagerazione da parte dello stesso minore;
una dichiarazione sorta all’interno di interviste suggestive (Dettore e Fuligni,
1999; Camerini, 2006) o di ‘«dichiarazioni a reticolo» all’interno di una comunità
scolastica o sociale (Linee Guida SINPIA in tema di abusi sui minori,
2007).
La costruzione di percorsi giudiziari rispettosi dell’interesse superiore dei minori,
unita alla professionalità dei consulenti tecnici, dovrebbe permettere un’analisi equilibrata dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti, evitando di cadere in stereotipi
dettati da pregiudizi e mantenendo elevato uno standard di garanzia in contesti che
rischiano spesso di risultare stressanti e confusivi.
Come recitano le Linee Guida SINPIA (Raccomandazione 23: Opzione clinica. Forza dell’evidenza: forte. Forza della raccomandazione: forte): “È necessario , evitare interventi psicosociali e provvedimenti troppo invasivi (interviste troppo insistite, ripetute ed effettuate da interlocutori diversi, allontanamenti dalla dimora familiare sulla base di un semplice sospetto, non coordinamento tra gli interventi psicologici individuali, sociali e giudiziari”.
Come ormai assodato, gli esiti clinici di una vittimizzazione sessuale risultano
variabili e incostanti, e si manifestano in funzione dei fattori di rischio e protettivi
presenti nel soggetto e nell’ambiente familiare e sociale, interpretabili alla luce della
psicopatologia dello sviluppo.
Le conseguenze riguardano funzioni psicologiche e adattive quali l’organizzazione del Sé, la regolazione degli affetti, lo sviluppo dei pattern di attaccamento, lo sviluppo dell’autostima, le relazioni con i coetanei e l’adattamento sociale (Cicchetti e Rizley, 1981). Tali conseguenze possono tuttavia derivare anche da fattori «periferici» rispetto all’esperienza di abuso, legati ai mutamenti ambientali ai quali il bambino o l’adolescente è sottoposto a seguito di quell’esperienza (Bauserman, Rind e Tromovitch, 1998), oltre alle possibili vittimizzazioni secondarie
legate a interventi psicosociali impropri e inadeguati ( Jones, 1991), all’invasività del
procedimento giudiziario (De Cataldo Neuburger, 2005) o al protratto coinvolgimento
in una denuncia infondata (Fonagy e Sandler, 2002; Gulotta e Cutica, 2004)
(cfr., a proposito, le succitate Linee Guida SINPIA).
Occorre sempre tenere presente che il coinvolgimento di un bambino in una denuncia
infondata, specie allorquando da essa derivano provvedimenti giudiziari e
psicosociali che incidono sulle relazioni intrafamiliari, può produrre effetti negativi
sul suo funzionamento psicologico, sociale e adattivo sovrapponibili a quelli che si
verificano nelle condizioni di abuso realmente esperite (Fonagy e Sandler, 2002).
L’esistenza di fattori gravemente stressanti, non collegati all’abuso sessuale ma allo
stesso procedimento penale, può creare fraintendimenti relativamente alla presenza
di presunti “segnali” di disagio.
Tra i fattori presi in esame c’è in primo luogo la separazione dei genitori che oltre a costituire un momento di grave difficoltà per i figli presenta spesso alti livelli di conflittualità familiare che possono sfociare nell’osservazione di comportamenti sessualizzati, per lo più di origine carenziale e non collegabili ad una vittimizzazione sessuale. In una ricerca (Cesi, Masina e Camerini, 2007) sono stati presi in esame 53 casi di separazioni conflittuali, all’interno delle quali è stata effettuata denuncia di abuso sessuale, in cui sono stati coinvolti 62 bambini: 21 maschi (34%) e 41 femmine (66%), con un età media di 4,7 anni. Sui 53 casi la denuncia di abuso si è rivelata confermatà (condanna dell’imputato) in 3 casi (5,6 %) coinvolgendo 4 bambini (5,4%), mentre nei restanti 49 casi la denuncia si è rivelata infondata (92,4%), a seguito o di una archiviazione, o di un proscioglimento o di una assoluzione in giudizio. Il denunciato è stato in 48 casi (90,4%) il padre; in 4 casi (7,6%) il convivente della madre, ed infine in un caso (1,92%) il denunciato è stato un amico paterno. Occorre inoltre tener conto, in una prospettiva di tutela della vittima, della possibilità di effetti iatrogeni (disturbi psico-comportamentali reattivi, Disturbi dell’Adattamento) derivanti dallo stress legale e dagli interventi psicosociali sul nucleo familiare.
Madri sensibilizzate da esperienze di perdita manifestano un potenziale di attivazione
specifico sull’argomento rispetto ai racconti resi dal figlio (positive feedback
loop-Schuman, 1987). Inoltre, alcune ricerche in corso (Rossi e Benatti, 2009) confermano il fatto che esistano maggiori inclinazioni verso la messa in atto di pressioni suggestive nei confronti dei figli da parte di madri che hanno subito (o ritenuto di aver subito) molestie o violenze sessuali durante l’infanzia o l’adolescenza.
Un elemento rilevante nel contesto di denuncia è inoltre rappresentato dai rapporti
difficoltosi del contesto sociale di appartenenza con i servizi e il sistema giudiziario
insorti in seguito all’attivazione del procedimento penale ed ai provvedimenti
psicosociali che ne conseguono.
Materiali e metodi
Sono state esaminate un totale di 70 consulenze tecniche d’ufficio disposte all’interno
di procedimenti penali connessi a casi di violenza sessuale (Child Sexual Abuse-
CSA) su minori di età compresa tra i 4 e i 12 anni, cosi suddivisi:
35 casi con sentenza di condanna dell’imputato in primo grado (CSA);
35 casi con archiviazione o sentenza di assoluzione per l’indagato (falsi positivi,
non-CSA).
Lo studio si è basato su un’analisi descrittiva (secondo criteri categoriali e non
dimensionali) del contenuto dei fascicoli giudiziari e delle risultanze emerse dalle
consulenze tecniche d’ufficio, incluse le eventuali relazioni redatte dai servizi sociosanitari.
I 70 casi in esame sono stati suddivisi in base alla collocazione familiare dell’abusante:
intra-familiare (padre, madre, nonni), peri-familiare (amici o parenti di secondo
grado della vittima), extra-familiare (abuso commesso da una persona esterna
130 G.B. CAMERINI – D. BERTO – L. ROSSI – M. ZANOLI
alla famiglia). Va rilevato che dei 35 casi non-CSA, 20 (57.14%) erano collegati a
procedimenti di separazione giudiziale tra i genitori.
Si è svolta un’indagine relativa ai riscontri anamnestici ed osservativi diretti ottenuti
in sede di consulenza tecnica, riguardanti alcuni parametri (presenza di problemi
psicosociali ed ambientali stressanti e presenza di sintomi/problemi clinici) relativi al
periodo antecedente l’inizio del procedimento penale ed al periodo successivo. Nella
totalità dei casi gli accertamenti peritali specialistici hanno avuto inizio dopo un certo
numero di mesi (mediamente, oltre i sei) rispetto all’apertura del procedimento.
1. Fattori di stress e problematiche cliniche e psicosociali riguardanti i bambini
ed il loro contesto familiare, precedentemente e successivamente rispetto all’inizio
del procedimento penale. Le fonti di informazione, nel corso delle indagini peritali,
sono consistite nei colloqui con i familiari dei bambini esaminati e con gli operatori
sociosanitari informati dei fatti e/o coinvolti nella presa in carico del bambino o della
famiglia.
Per questi fattori ci si è attenuti alle definizioni contenute nell’Asse IV del DSMIV
TR (Problemi Psicosociali ed Ambientali):
— problemi legati all’ambiente sociale/problemi con i servizi sanitari;
— problemi legati all’interazione con il sistema legale;
— problemi con il gruppo di supporto principale.
Si sono rilevati:
— problemi legati all’ambiente sociale/problemi con i servizi sociosanitari: inadeguato
supporto sociale, problemi di rapporto con i servizi sociali e sanitari;
— problemi legati all’interazione con il sistema legale: invasività del procedimento
giudiziario;
— problemi con il gruppo di supporto principale: problematiche legate al rapporto
del minore con la propria famiglia di origine, separazione conflittuale tra i
genitori.
2. Problemi clinici (utilizzando il DSM-IV TR, classificabili negli Assi I e II o tra
le Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica), ancora precedentemente
e successivamente rispetto all’inizio del procedimento penale.
Le fonti di informazione, nel corso delle indagini peritali, sono consistite nelle
osservazioni direttamente svolte sui bambini, nei colloqui con i familiari e con gli
operatori sociosanitari coinvolti nella presa in carico del bambino.
Si sono rilevati:
— Asse I: Sintomi ansiosi e/o depressivi, variamente associati a problemi della
condotta ed inquadrabili come Disturbi dell’Adattamento;
— Asse II: Disturbo Borderline di Personalità, Disturbo Istrionico di Personalità;
— Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica: Problemi di
Identità (comportamenti sessualizzati impropri per lo stadio evolutivo), Problemi
Relazionali genitore-bambino (ad es., sindrome di alienazione genitoriale).
Conclusioni
Nel nostro campione le denunce infondate di abuso sessuale risultano maggiormente
presenti nei casi di reati intra e peri-familiari piuttosto che extrafamiliari.
Questo rilievo si lega all’elevata quantità di denunce scaturite da conflittualità all’interno della coppia genitoriale nel corso della vicenda separativa, presenti prima della denuncia. Questo rilievo sostiene l’ipotesi che i processi di elaborazione dello stress da separazione possa far emergere anche vissuti interni in grado di alimentare la suggestione di abuso nei figli. In modo particolare occorre indagare sui possibili fraintendimenti dovuti alla attualizzazione di esperienze precoci connesse a vere o presunte molestie sessuali patite dalle madri, che possono creare viscosità di contenuto sessualizzato nei racconti dei bambini.
Non sono emerse differenze significative fra i due gruppi per quanto riguarda
la presenza di sintomi/problemi precedenti l’inizio del procedimento penale. Non
abbiamo quindi rilevato un diretto collegamento tra aspetti psicocomportamentali
specifici ed esperienze di vittimizzazione sessuale; tale rilievo risulta coerente con le
indicazioni della letteratura, secondo le quali non esistono indici comportamentali
ed emotivi patognomonici di abuso sessuale; in un’elevata percentuale di casi non si
manifestano condotte problematiche, e l’impatto di un abuso sessuale può variare
qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari (Fergusson
e Mullen, 1999). Non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l’esclusività di
una o più condotte come criterio diagnostico. È quindi necessaria una particolare
cautela prima di identificare un comportamento come possibile «indicatore» di una
condizione di abuso.
I dati mostrano che i procedimenti penali sono in grado di incrementare i fattori
di stress dovuti al rapporto con il sistema giudiziario e con i servizi sociosanitari in
entrambi i gruppi; nel gruppo non-CSA aumenta significativamente la probabilità di
sviluppare dei veri e propri sintomi psicopatologici.
Alla luce di quanto emerso è possibile prospettare una serie di ipotesi per futuri
progetti di ricerca relativi alle “buone pratiche” rivolte alla tutela ed alla protezione
dei minori coinvolti in questi procedimenti. Innanzitutto è opportuno sottolineare
quanto qualsivoglia forma di azione giudiziaria implichi un grave carico emotivo
per i minori e per le famiglie, in grado di determinare (specie nei casi di denunce
infondate) difficoltà intrafamiliari e mancata fiducia nelle agenzie sociali e giudiziarie
(Levi e Mezzalira, 2001). Occorre quindi porre una grande attenzione, senza prescindere
dall’obbligo di denuncia, per valutare preventivamente l’effettiva pericolosità
di quelli che troppo spesso vengono definiti “chiari sintomi di abuso” e soprattutto
un’adeguata formazione degli operatori per distinguere tra comportamenti che segnalino possibili abusi e cambiamenti comportamentali cagionati da altri fattori.
Nell’ambito di un procedimento giudiziario, molteplici possono essere i motivi
della sofferenza del minore. Oltre alla causa che ha indotto l’intervento del sistema
giudiziario, cioè la denuncia di abuso, vero o presunto, ci sono fattori quali per esempio:
– il disagio e la pena a parlare, presentificando la violenza;
– la difficoltà e la ritrosia a formulare delle accuse, magari a un genitore, anche se
fondate;
– le problematiche legate all’essere oggetto di induzioni suggestive da parte di un
genitore teso ad accusare l’altro, come avviene nelle rivelazioni infondate;
– i cambiamenti nelle relazioni familiari indotti dai provvedimenti (anche se
provvisori) assunti, rivolti ad esempio a sospendere i rapporti di un figlio con
il genitore indagato;
– le modalità stressanti, se non traumatiche, delle audizioni giudiziarie;
– il carattere invasivo, o, poco tempestivo, o non coordinato degli interventi psicosociali.
Partendo dal fondamentale principio (sancito a livello internazionale nella Convenzione
ONU sui diritti del Fanciullo del 1989) che l’attenzione deve essere posta
all’interesse superiore del minore, nelle decisioni che lo riguardano, l’obiettivo principale diventa lo sviluppo di una rete di percorsi, caratterizzati da specifiche competenze multiprofessionali, che mirino a salvaguardare i diritti di tutela del minore
nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e che offrano ai diversi soggetti, che in
questo intervengono, un contesto chiaro e condiviso in cui poter operare.
Si sviluppano quindi ottiche di intervento diverse tra il percorso di tutela penale
del minore vittima di abuso e la sua tutela civile. La prima è volta alla ricerca della verità, all’accertamento dei fatti, mentre la seconda è volta alla pianificazione di tutti gli interventi che possono garantire al minore la protezione e il recupero psicologico.
Il raggiungimento di questi obiettivi trova però spesso ostacoli nella sovrapposizione,
anche temporale, degli interventi psicosociali e giudiziari, con conseguenze
negative sia per il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca della verità, sia per
lo stesso minore ed i suoi familiari.
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