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La polizza index linked

è una polizza assicurativa che, a fronte di un versamento iniziale, prevede la restituzione di un capitale alla scadenza prestabilita con una rivalutazione minima garantita. Viene spinta a livello commerciale puntando sulla frase ad effetto “capitale protetto e rendimento garantito”. Però in realtà non vi è certezza né per il capitale protetto né per il rendimento garantito.
Dal punto di vista tecnico la compagnia assicuratrice (che di solito è di proprietà di un gruppo bancario) ottiene questo prodotto unendo due strumenti finanziari: un’obbligazione e un contratto derivato (come ad esempio l’opzione su un indice azionario). L’obbligazione provvede a generare interessi a scadenze prestabilite, come fa una qualsiasi obbligazione bancaria o societaria. Il contratto derivato, che di solito è un’opzione, serve a creare il potenziale di

rendimento della polizza index linked se si verificano certi eventi di mercato.
Facciamo un esempio. Immaginiamo una polizza index linked così composta: un’obbligazione emessa da Enel a cinque anni con una cedola fissa annua del 4% e un’opzione call (di acquisto) sull’indice S&P 500 con strike (prezzo) di 1500 punti. Il sottoscrittore dell’index linked decide di investire 10.000 euro su questo prodotto. E cosa fanno la banca o la compagnia di assicurazione? Semplice: prendono 9.500 euro e li posizionano nell’obbligazione Enel, poi investono 500 euro acquistando l’opzione suddetta.
Le opzioni sono strumenti molto sofisticati, di natura finanziaria derivata, e, senza entrare nei particolari tecnici del loro funzionamento (basti sapere che vengono utilizzati maggiormente da operatori istituzionali), possiamo riportare la seguente considerazione: l’opzione call acquistata tenderà a rivalutarsi molto se il mercato di riferimento, cioè l’indice S&P 500, riuscirà ad avvicinarsi o a superare il livello indicato nell’opzione, cioè 1500 punti di quotazione. Supponiamo che in questo momento l’indice quoti 1000 punti, pertanto la banca o la compagnia di assicurazione prevede, in base alle proprie analisi, che nei prossimi cinque anni tale indice azionario salirà del 50% (da 1000 a 1500 punti).
Se questo si dovesse verificare, i 500 euro investiti nell’opzione potrebbero anche triplicare, e di conseguenza la polizza index linked genererebbe una plusvalenza di 3500 euro (2000 euro di interessi prodotti dall’obbligazione e 1500 euro di plusvalenza dell’opzione). Se invece l’indice S&P 500 si mantiene invariato o addirittura scende, contro le aspettative della banca, l’opzione call acquistata tenderebbe ad un valore di mercato prossimo allo zero. Per cui l’index linked avrebbe un risultato modesto, di appena 1500 euro di guadagno complessivo in cinque anni (2000 euro di interessi meno 500 euro di perdita sull’acquisto dell’opzione).
Ecco perchè i documenti di sintesi di questi prodotti riportano sempre che il rendimento della polizza index linked varierà da un minimo ad un massimo, a seconda del verificarsi di un evento.

Il rischio principale è l’insolvenza o il default di chi emette la componente obbligazionaria che fa da sottostante il contratto. Nell’esempio precedente il sottostante era un’obbligazione dell’Enel, quindi la sua solidità è legata all’azienda Enel. Immaginiamo però di avere sottoscritto una polizza index linked il cui sottostante era un’obbligazione Lehman Brothers. E’ capitato a circa quarantamila risparmiatori italiani di ritrovarsi con nulla in mano!
Tutto quanto abbiamo esaminato fa comprendere l’importanza di conoscere

a fondo la composizione tecnica della polizza index linked prima di sottoscriverla, e di non fidarsi di chi assicura che sono prodotti sicuri e privi di rischio. Occorre sempre leggere attentamente ed esaminare il documento di sintesi prima di firmare e aderire alla proposta di contratto.
E’ capitato di leggere le caratteristiche di una polizza index linked presentata come prodotto a “capitale protetto e rendimento garantito”. All’articolo 5 riportava la seguente manleva (scarico di responsabilità):
“In caso di vita dell’assicurato, alla scadenza del presente contratto, la compagnia corrisponderà un capitale il cui importo si determina con le modalità illustrate al successivo articolo. La compagnia inoltre non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo in caso di vita dell’assicurato, a scadenza e durante la vigenza del presente contratto. Pertanto, l’entità delle prestazioni corrisposte dalla compagnia può essere inferiore al premio versato, qualora si verifichi un deprezzamento del valore degli attivi destinati a copertura. Il contraente assume sia il rischio connesso all’andamento negativo del parametro di riferimento, sia quello relativo alla solvibilità dell’ente emittente in relazione alla quale la compagnia non offre alcuna garanzia.”
Quindi è messo per iscritto che non sono responsabili di eventuali default dell’emittente, e soprattutto che non è garantito proprio nulla, altro che “capitale protetto e rendimento garantito!”
Infine, per chiudere sull’argomento, occorre verificare, prima dell’eventuale sottoscrizione, a quali penali si è soggetti nel caso in cui si è costretti, per imprevisti finanziari, a smobilizzare la polizza index linked prima della sua naturale scadenza. Ci sono stati casi in cui le penali sono risultate addirittura di due cifre percentuali.
Nel dubbio è meglio starne fuori.

Le Polizze Unit Linked (“legate ad un fondo”) sono contratti di assicurazone sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni legate al valore delle quote di fondi comuni. In poche parole è un investimento effettuato attraverso un prodotto assicurativo. Infatti la caratteristica principale delle unit linked è che i premi pagati dal contraente non vengono versati nella gestione separata della compagnia vita, ma vengono investiti in quote di fondi comuni italiani ed esteri, diversificando così il portafoglio sui mercati azionari e obbligazionari.
A differenza delle polizze tradizionali, le unit linked non prevedono né il consolidamento dei rendimenti né un rendimento minimo garantito. Il rendimento per il sottoscrittore dipende dalla performance dei fondi a cui è agganciata la polizza. Alla scadenza o al momento del riscatto, l’investitore potrebbe quindi anche trovarsi con un capitale minore di quello versato all’inizio. Comunque, è possibile conoscere il capitale maturato in qualsiasi momento, in quanto il valore delle quote dei fondi è pubblicato sui giornali.

Le prime polizze arrivate sul mercato investivano il premio in un solo

fondo comune. Poi sono comparse le polizze che investivano su più fondi. Le polizze attuali consentono al contraente di scegliere, a seconda della propensione al rischio e all’orizzonte temporale, una linea di investimento (azionaria, bilanciata, obbligazionaria) delegando al gestore la selezione dei fondi sui quali investire il premio. Dopo il primo anno è possibile cambiare linea di investimento. Il riscatto anticipato può avvenire in qualsiasi momento, anche parzialmente e senza spese (la maggior parte delle compagnie però, applicano una penale di uscita che può arrivare al 5%).

Le unit linked

prevedono costi di sottoscrizione compresi tra l’1,5% e il 7,5% del premio pagato, che decrescono con l’aumentare dei versamenti. A queste spese si aggiungono quelle di gestione annua (dall’1% al 5%) e le commissioni di gestione dei singoli fondi comuni nei quali la compagnia investe (dallo 0,6% al 2,4% annuo).

Le unit linked, dunque, nascono per offrire una gestione di fondi con i vantaggi dati dalla sua natura di polizza assicurativa. Infatti:
> il patrimonio è insequestrabile e impignorabile;
> il capitale che va ai beneficiari, nel caso di morte dell’assicurato prima della scadenza, è esente da tasse di successione;
> il beneficiario o i beneficiari indicati in polizza possono essere persone fisiche o giuridiche e possono essere variate in qualsiasi momento;
> le plusvalenze maturate sono gravate dalla solita imposta del 12,50% e viene applicata al momento dell’eventuale riscatto o alla scadenza.

Per il resto, possiamo affermare che le unit linked sono prodotti molto costosi e spesso non sono adatti né come investimento né come assicurazione sulla vita. Inoltre, essendo più prodotti finanziari che previdenziali, sono poco convenienti se si ha l’obiettivo di costituirsi una pensione integrativa. Non hanno, infatti, le agevolazioni fiscali dei fondi pensione e dei Pip.

Le polizze unit linked (“legate ad un fondo”) non garantiscono a scadenza la restituzione del capitale investito e nemmeno un rendimento minimo. Nella maggior parte dei casi il contraente versa al momento dell’adesione una certa cifra. Il versamento può essere unico, ma c’è la possibilità di versamenti successivi. Questo denaro, tolte le spese per l’acquisto della polizza e i costi, sarà investito in
quote di fondi comuni di investimento designati nella polizza, i quali posseggono generalmente una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è così legato al rendimento dei fondi. Al momento della morte del contraente, a meno di un disinvestimento anticipato, i beneficiari riceveranno un capitale più o meno grande a seconda di come sono andati i fondi a cui è legata la polizza unit linked.
L’articolo 1923 del codice civile (e la riconferma della Corte di Cassazione del 2008), prevede che “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Per cui i premi investiti sui prodotti assicurativi sono impignorabili e non possono essere intaccati dai creditori.
L’impignorabilità, l’insequestrabilità e l’esclusione dall’asse ereditario sono (o erano) i pilastri su cui poggiano le “esigenze” di molti investitori che hanno scelto polizze index linked e unit linked per evitare i creditori in caso di fallimento o per eludere il fisco, o più semplicemente per lasciare delle somme a persone diverse dagli eredi legittimi (come nel caso delle relazioni extra coniugali).
L’articolo 1923 del codice civile – diritti dei creditori e degli eredi – al primo comma dice: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita quali le caso morte, caso vita, miste, in valuta, index e unit linked, ecc. non sono sequestrabili o pignorabili.
Qualcosa è cambiato quando la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 8676 del 25 gennaio – 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all’articolo 1923 con l’obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo, cercasse uno scudo giuridico al riparo dei creditori.

La Corte di Cassazione ritiene che, oggetto delle speciali tutele previste dall’articolo 1923 come impignorabilità e insequestrabilità, siano la rendita o il capitale erogati a favore del contraente o del beneficiario al verificarsi dell’evento per cui è stato stipulato il contratto.

L’indennizzo finale che l’assicuratore paga a favore dei beneficiari nel caso morte e il capitale e/o rendita a favore del contraente o del beneficiario nel caso vita sono esenti da pignoramento, da sequestri e anche dal fallimento.
Il raggiungimento dell’evento assicurato rappresenta la concretizzazione del contratto stipulato e l’indennizzo finale la sua conclusione.

Diversa è l’interpretazione che la Corte di Cassazione ha sentenziato riguardo ai riscatti effettuati prima che l’evento oggetto di contratto si sia realizzato.
Le somme ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell’assicurato o di chi risulta legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confluiscono nel fallimento.

In pratica, l’impignorabilità e la non sequestrabilità delle polizze miste, caso vita e morte, index e unit linked,…sono diritti inviolabili se vengono portati a termine i contratti fino al verificarsi dell’evento assicurato, altrimenti, se si effettua un disinvestimento anticipato si presuppone che siano stati sottoscritti solamente con la chiara intenzione di eludere i creditori.
Innovativa è invece la pronuncia del Tribunale di Parma del 10.08.2010, con la quale si dichiara la non applicabilità del divieto di pignoramento delle polizze vita a quelle rientranti nelle categorie unit ed index linked.
Negli ultimi anni, il mondo assicurativo ha proposto ai consumatori delle particolari polizze vita che prendono il nome di polizze unit linked ed index linked.
La loro particolarità risiede nel fatto che il premio versato garantisce un rendimento collegato all’andamento di un fondo finanziario (per le unit linked) o di un indice azionario (per le index linked) che può essere riscosso – insieme al capitale versato – non solo in caso di morte dell’assicurato, ma anche alla scadenza naturale del contratto “assicurativo”.

Nella sentenza de qua, il Tribunale di Parma solleva il velo sulla congerie di prodotti finanziari proposti come “assicurazioni sulla vita” precisando la ratio, e di conseguenza il limite di applicazione, del principio di impignorabilità e insequestrabilità delle somme relative all’assicurazione sulla vita, sancito dall’art. 1923 cod. civ.

Pur confermando tale principio, il Tribunale di Parma ha stabilito che le polizze index o unit linked sono da considerarsi prodotti finanziari a tutti gli effetti in quanto le caratteristiche tipiche di “prodotto finanziario” prevalgono sulla componente assicurativa, ancorché presente.
In particolare, il fatto che tali polizze siano contratti legati agli indici di uno o più mercati borsistici significa che l’entità del capitale assicurato dipende interamente da un indice azionario. Inoltre, nella maggior parte dei casi, le polizze sono a premio unico e possono essere sottoscritte per coprire sia il caso vita che il caso morte.
Ne deriva che è del tutto secondario che a tale forma di investimento finanziario sia associata un’assicurazione sulla vita per il periodo dell’investimento.

Costituendo soprattutto un investimento finanziario che non ha la finalità, almeno in via principale, di soddisfare bisogni di carattere previdenziale, tali prodotti non possono beneficiare del divieto di pignorabilità previsto dal legislatore, potendo quindi essere aggrediti con le normali procedure esecutive.

In conclusione, risulta di palmare evidenza che, qualora venisse definitivamente acquisito il principio sostanzialistico espresso dal Tribunale di Parma, si realizzerebbe una forte espansione dei poteri dei creditori di quei soggetti che, proprio per evitare di subire azioni esecutive, hanno sottoscritto polizze index o unit linked nella speranza di approfittare del regime previsto dall’art. 1923 del cod. civ..
Alla luce di questa sentenza vi è una schiera di magistrati che ritiene che tali contratti non siano da ascriversi nei contratti vita e come tali non godano dei benefici di impignorabilità e insequestrabilità e un’altra serie di esperti che invece sostengono l’assoluta appartenenza ai contratti vita perché per il 1882 contengono il rischio demografico anche se in minima parte e quindi sono da ascriversi ai contratti vita.
Resto scettico sui contratti di capitalizzazione che non avendo inserita in polizza la figura dell’assicurato non possono dirsi a pieno titolo contratti vita e come tali non fruiscono dei benefici del 1923 C.C.
Cito per la cronaca anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione a favore dell’impignorabilità di un soggetto al quale il curatore fallimentare voleva nel fallimento far confluire anche una polizza che era stata stipulata in bonis cioè in epoca non sospetta a puro titolo previdenziale che nulla aveva a che fare con il pregiudizio dei creditori e la sentenza ha ribadito il divieto di pignoramento di quelle somme Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale (tra Cass. n. 8676/00 e le precedenti Cass. nn. 1811/65; 2802/72; 11975/99) in ordine alla questione se sia o non sia legittimato il curatore del fallimento ad esercitare il riscatto della polizza vita stipulata dal fallito, già in bonis, con l’impresa assicuratrice, stabilendo che “non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto della correlativa polizza”.
In conclusione ferma la validità dell’art. 1923 c.c, laddove si evinca la malafede e il dolo in pregiudizio dei creditori oltre al diritto fallimentare e alle revocatorie relative,anche la magistratura ordinaria può giudicare pignorabili e sequestrabili le somme accantonate su un contratto vita; dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi , al di là di sentenze dell’ultima ora frutto più di un vezzo giuridico che di una reale modificazione degli intenti previdenziali stabiliti dal codice, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.

 

 

 

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