Incostituzionale la trattenuta del 2,5% sulle buste paga degli ultimi 2 anni che va restituita ai dipendenti pubblici
I lavoratori che fossero interessati, devono inviare una diffida alle amministrazioni di appartenenza allo scopo di sollecitare l’interruzione immediata della ritenuta del 2,5% e rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti. Ciò riporterebbe nelle tasche del lavoratore pubblico di fascia C una media di 600 euro all’anno.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 depositata il 12/10/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, c. 10 D.L. 78/2010, riguardante la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione dei pubblici dipendenti, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’articolo 2120 del Codice Civile, a decorrere dal 1° Gennaio 2011.
Una sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli della Legge 122/2010, tra cui l’art.12 c.10 che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5 per cento sulla retribuzione, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. Ciò ha provocato per due anni una trattenuta a carico del dipendente pubblico pari al 2.5% calcolato su una base dell’80% della retribuzione, dal 1 gennaio 2011, dunque, le amministrazioni, dovranno restituire ai lavoratori le somme illegittimamente trattenute. Ciò riporterebbe nelle tasche del lavoratore pubblico di fascia C una media di 600 euro all’anno.
Infatti come è noto, l’art. 12 co. 10 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), ha modificato il computo del TFS di cui sono destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce delle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’indennità di buonuscita non è stata più più calcolata sul 9,60% – di cui 7,10% a carico delle Amministrazioni e 2,5% a carico dei dipendenti – dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile, ma quantificata accantonando (in modo virtuale) annualmente il 6,91% della retribuzione utile (con la rivalutazione di cui all’art. 2120 co. 4 c.c.).
La buonuscita, pertanto, dal 1° gennaio dello scorso anno, ha seguito il metodo di calcolo del TFR e non più quello del TFS, con conseguente disapplicazione del sistema di calcolo di cui al d.P.R. n. 1032/1973 ed escludendo quindi la trattenuta del 2,5% a carico del lavoratore.
Ciononostante, le amministrazioni hanno continuato ad operare le trattenute, con una sottrazione ingiustificata del 2,5% sugli stipendi, che ha penalizzato e continua a penalizzare i pubblici dipendenti.
Sulla questione, negli ultimi mesi, si sono registrate diverse pronunce giurisdizionali favorevoli come quella del TAR di Reggio Calabria (sentenza n. 53/2012) che ha parzialmente accolto le doglianze dei ricorrenti dichiarando illegittima la decurtazione del 2,5% della retribuzione.
Della questione il TAR di Reggio Calabria ha investito la Corte Costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.
La pronuncia della Corte Costituzionale ha effetto erga omnes, ossia per tutti, e non soltanto nei confronti dei partecipanti al ricorso al T.A.R. dell’Umbria, ossia al giudizio in seno al quale è stata sollevata la questione di costituzionalità positivamente decisa con la sentenza n. 223/2012.
Le Amministrazioni di appartenenza devono dunque provvedere alle dovute restituzioni.
In altre parole se così non fosse ogni lavoratore interessato può adire le vie giudiziarie tenendo conto che il termine di prescrizione è quinquennale e ha preso a decorrere dal 1° gennaio 2011.
E’ chiaro che di un pronunciamento pesante come quello della Corte costituzionale, lo Stato dovrà tener conto, tuttavia, la possibilità che quei soldi tornino in tempi brevi nelle tasche degli interessati è piuttosto bassa.
Per queste ragioni, i lavoratori che fossero interessati, devono inviare una diffida alle amministrazioni di appartenenza allo scopo di sollecitare l’interruzione immediata della ritenuta del 2,5% e rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Testo della sentenza :
http://www.thesolver.it/pdf/sentenzacortecostituzionale232del12-10-2012.pdf
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