Alessandro SalernoIl 22 gennaio Francia e Germania firmeranno un trattato di forte cooperazione che esclude gli altri membri dell’UE. Ministri francesi parteciperanno ai consigli dei ministri del governo tedesco e viceversa. Ci sarà cooperazione militare e in prospettiva la condivisione del seggio della Francia all’ONU. E’ la fine dichiarata di quella finzione giuridica che è l’Unione Europea. I paesi che non usciranno rapidamente dall’UE (come il Regno Unito) saranno sottomessi a questo megastato franco-tedesco senza contare nulla di nulla. Questo è quello che sta avvenendo nel totale silenzio dei media e della politica.
TESTO COMPLETO.
Il 22 gennaio Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel firmeranno un nuovo trattato di cooperazione e integrazione franco-tedesco ad Aquisgrana (Aachen). Il Trattato di Aix-la-Chapelle si baserà sulla fondazione del Trattato dell’Eliseo del 1963, che ha ampiamente contribuito alla riconciliazione storica tra Francia e Germania. Tribune pubblica in extenso la bozza di questo trattato.
Trattato tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione e l’integrazione franco-tedesche
La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania
Riconoscendo lo storico successo della riconciliazione tra i popoli francese e tedesco a cui il trattato del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ha dato un contributo eccezionale e da cui è nata una rete senza precedente per le relazioni bilaterali tra le loro società civili e le loro autorità pubbliche a tutti i livelli,
Convinti che sia giunto il momento di elevare le loro relazioni bilaterali a un livello superiore e di prepararsi alle sfide che affliggono sia gli Stati che l’Europa nel 21 ° secolo, e di convergere le loro economie e modelli sociali, a promuovere la diversità e avvicinare le loro società e i loro cittadini,
Convinto che la stretta amicizia tra Francia e Germania sia stata decisiva e resti un elemento indispensabile di un’Unione europea unita, efficace, sovrana e forte,
Impegnati ad approfondire la loro cooperazione in materia di politica europea al fine di promuovere l’unità, l’efficacia e la coesione dell’Europa, pur mantenendo questa cooperazione aperta a tutti gli Stati membri dell’Unione europea,
Impegnato nei principi, nei diritti, nelle libertà e nei valori fondatori dell’Unione europea, che difendono lo stato di diritto in tutta l’Unione europea e lo promuovono all’estero,
Impegnato a lavorare per una convergenza sociale ed economica dal basso verso l’alto all’interno dell’Unione europea, per rafforzare la solidarietà reciproca e promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in conformità con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, anche prestando particolare attenzione all’emancipazione femminile e all’uguaglianza di genere,
Riaffermando l’impegno dell’Unione europea a un mercato globale aperto, equo e basato su regole, con accesso basato sulla reciprocità e sulla non discriminazione e regolato da elevati standard ambientali e sociali,
Consapevoli dei loro diritti e obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite,
Impegnato fermamente a un ordine internazionale e al multilateralismo basato su regole, di cui le Nazioni Unite sono l’elemento centrale,
Convinti che prosperità e sicurezza possono essere raggiunte solo agendo con urgenza per proteggere il clima e preservare la biodiversità e gli ecosistemi,
Agire secondo le rispettive norme costituzionali e giuridiche nazionali e all’interno del quadro giuridico dell’Unione Europea,
Riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione decentralizzata di comuni, dipartimenti, regioni, Länder, Senato e Bundesrat, nonché quella di cooperazione tra il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania incaricato degli affari culturali nel quadro del Trattato di cooperazione franco-tedesca e competenti ministri francesi,
Riconoscendo il ruolo essenziale della cooperazione tra l’Assemblea nazionale e il Deutscher Bundestag, in particolare nel quadro del loro accordo interparlamentare del 22 gennaio 2019, che costituisce una dimensione importante degli stretti legami tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue :
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CAPITOLO UNO
Affari europei
Articolo 1
I due stati stanno approfondendo la loro cooperazione sulla politica europea. Promuovono una politica estera e di sicurezza comune efficace e forte e rafforzano e approfondiscono l’Unione economica e monetaria. Si sforzano di completare il completamento del mercato unico e si sforzano di costruire un’Unione competitiva basata su una solida base industriale, che serva da base per la prosperità, promuovendo la convergenza economica, fiscale e sociale, nonché durata in tutte le sue dimensioni.
Articolo 2
I due Stati si consultano regolarmente a tutti i livelli prima delle principali scadenze europee, cercando di stabilire posizioni comuni e di concordare discorsi coordinati dei loro ministri. Si coordinano sul recepimento della legge europea nella propria legislazione nazionale.
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CAPITOLO 2
Pace, sicurezza e sviluppo
Articolo 3
I due stati stanno approfondendo la loro cooperazione in materia di politica estera, difesa, sicurezza esterna e interna e sviluppo, cercando al contempo di rafforzare la capacità di azione autonoma dell’Europa. Si consultano a vicenda al fine di definire posizioni comuni su qualsiasi decisione importante che riguardi i loro interessi comuni e di agire congiuntamente in tutti i casi in cui ciò sia possibile.
Articolo 4
(1) In seguito agli impegni che li vincolano ai sensi dell’articolo 5 del trattato del Nord Atlantico del 4 aprile 1949 e dell’articolo 42, paragrafo 7 del trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, modificato dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, i due Stati, convinti dell’ineguibilità dei loro interessi di sicurezza, convergono sempre più i loro obiettivi e le loro politiche sicurezza e difesa, rafforzando in tal modo i sistemi di sicurezza collettiva di cui fanno parte. Si prestano ad assistenza e assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, compresa la forza armata, in caso di aggressione armata contro i loro territori. L’ambito di applicazione territoriale della seconda frase del presente paragrafo corrisponde a quello dell’articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea.
(2) I due Stati agiranno congiuntamente in tutti i casi, ove possibile, in conformità con le rispettive norme nazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza. Continuano a sviluppare l’efficienza, la coerenza e la credibilità dell’Europa nel campo militare. In tal modo, si impegnano a rafforzare la capacità d’azione dell’Europa e a investire congiuntamente per colmare le lacune in termini di capacità, rafforzando così l’Unione europea e l’Alleanza del Nord Atlantico.
(3) I due Stati si impegnano a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le loro forze armate al fine di stabilire una cultura comune e schieramenti congiunti. Stanno intensificando lo sviluppo di programmi di difesa comuni e li espandono ai partner. In tal modo, intendono promuovere la competitività e il consolidamento della base industriale e tecnologica della difesa europea. Sono favorevoli alla cooperazione più stretta possibile tra le loro industrie della difesa, sulla base della loro reciproca fiducia. Entrambi i paesi svilupperanno un approccio comune alle esportazioni di armi per quanto riguarda i progetti comuni.
(4) I due stati stabiliscono il Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza come organo politico per gestire questi reciproci impegni. Questo Consiglio si riunirà al più alto livello a intervalli regolari.
Articolo 5
I due stati estendono la cooperazione tra i ministeri degli affari esteri, incluse le loro missioni diplomatiche e consolari. Si scambieranno alti funzionari. Stabiliranno scambi all’interno delle loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite a New York, in particolare tra le loro squadre del Consiglio di sicurezza, le loro rappresentanze permanenti presso l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e le loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite. Unione europea, nonché tra gli organismi dei due Stati responsabili del coordinamento dell’azione europea.
Articolo 6
Nel settore della sicurezza interna, i governi dei due Stati stanno rafforzando ulteriormente la loro cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché la loro cooperazione nel settore giudiziario e in materia di intelligence e polizia. Esse attuano misure comuni di formazione e impiego e creano un’unità comune per le operazioni di stabilizzazione nei paesi terzi.
Articolo 7
I due Stati si impegnano a stabilire un partenariato sempre più stretto tra l’Europa e l’Africa rafforzando la loro cooperazione nei settori dello sviluppo del settore privato, dell’integrazione regionale, dell’istruzione e della formazione professionale, l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile, con l’obiettivo di migliorare le prospettive socioeconomiche, la sostenibilità, il buon governo e la prevenzione dei conflitti, la risoluzione delle crisi, compreso il mantenimento della pace, e la gestione delle situazioni post-conflitto. I due Stati stabiliscono un dialogo politico annuale sulla politica di sviluppo internazionale per intensificare il coordinamento della pianificazione e dell’attuazione delle politiche.
Articolo 8
(1) Nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, i due Stati coopereranno strettamente in tutti gli organi delle Nazioni Unite. Essi coordineranno strettamente le loro posizioni, come parte di un più ampio sforzo di consultazione tra gli Stati membri dell’UE in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le posizioni e gli interessi dell’Unione europea. Agiranno di concerto per promuovere alle Nazioni Unite le posizioni e gli impegni dell’UE nei confronti delle sfide e delle minacce globali. Faranno del loro meglio per raggiungere una posizione unitaria dell’Unione europea negli organi competenti delle Nazioni Unite.
(2) I due Stati si impegnano a proseguire i loro sforzi per completare i negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’ammissione della Repubblica Federale di Germania come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è una priorità della diplomazia franco-tedesca.
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CAPITOLO 3
Cultura, insegnamento, ricerca e mobilità
Articolo 9
Entrambi gli stati riconoscono il ruolo decisivo svolto dalla cultura e dai media nel rafforzare l’amicizia franco-tedesca. Di conseguenza, sono determinati a creare per i loro popoli uno spazio condiviso di libertà e opportunità, nonché uno spazio culturale e mediatico comune. Sviluppano programmi di mobilità e di scambio tra i loro paesi, in particolare per i giovani nel quadro dell’Ufficio giovanile franco-tedesco, e definiscono obiettivi quantificati in questi settori. Al fine di promuovere collegamenti sempre più stretti in tutti i settori dell’espressione culturale, anche attraverso istituti culturali integrati, stanno mettendo in atto programmi specifici e una piattaforma digitale, in particolare per i giovani.
Articolo 10
I due stati stanno avvicinando i loro sistemi educativi sviluppando l’apprendimento reciproco delle rispettive lingue, adottando, in conformità con la loro organizzazione costituzionale, strategie per aumentare il numero di studenti che studiano la lingua del partner, azioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi e l’istituzione di strumenti di eccellenza franco-tedeschi per la ricerca, l’istruzione e la formazione professionale, nonché programmi integrati doppi franco-tedeschi sotto l’egida di istruzione superiore.
Articolo 11
Entrambi gli stati promuovono il collegamento in rete dei loro sistemi di istruzione e ricerca, nonché le loro strutture di finanziamento. Continuano lo sviluppo dell’Università franco-tedesca e incoraggiano le università francesi e tedesche a partecipare a reti di università europee.
Articolo 12
I due stati stanno istituendo un fondo comune dei cittadini per incoraggiare e sostenere le iniziative dei cittadini e il gemellaggio tra città allo scopo di avvicinare i loro due popoli.
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CAPITOLO 4
Cooperazione regionale e transfrontaliera
Articolo 13
(1) I due Stati riconoscono l’importanza della cooperazione transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania al fine di rafforzare i legami tra cittadini e imprese su entrambi i lati della frontiera, compreso il ruolo essenziale autorità locali e altri attori locali a questo riguardo. Intendono facilitare la rimozione degli ostacoli nei territori di confine al fine di attuare progetti transfrontalieri e facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.
(2) A tal fine, conformemente alle rispettive norme costituzionali dei due Stati e nei limiti del diritto dell’Unione europea, i due Stati dotano gli enti regionali e locali con i territori di frontiera e le entità transfrontaliere come gli Eurodistretti con poteri appropriati, risorse dedicate e procedure accelerate per superare gli ostacoli all’attuazione di progetti transfrontalieri, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, sanitario, energetico e dei trasporti. Se nessun altro mezzo consente loro di superare questi ostacoli, possono essere concesse adeguate disposizioni legali e amministrative, comprese deroghe. In questo caso, spetta a entrambi gli Stati adottare la legislazione appropriata.
(3) Entrambi gli Stati rimangono impegnati a preservare standard elevati nei settori del diritto del lavoro, della protezione sociale, della salute e sicurezza e della protezione ambientale.
Articolo 14
I due stati hanno istituito un comitato di cooperazione transfrontaliera comprendente parti interessate quali le autorità statali e locali, i parlamenti e entità transfrontaliere come i distretti dell’euro e, se necessario, le euroregioni interessate. Tale comitato è responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti dell’osservazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania, definendo una strategia comune per la scelta dei progetti prioritari e monitorando le difficoltà incontrate nei territori frontalieri. e presentare proposte per rimediarvi, nonché per analizzare l’impatto della nuova legislazione sui territori di confine.
Articolo 15
Entrambi gli stati si impegnano a raggiungere l’obiettivo del bilinguismo nelle aree di confine e sostengono le comunità di confine per sviluppare e attuare strategie appropriate.
Articolo 16
I due stati faciliteranno la mobilità transfrontaliera migliorando l’interconnessione tra le reti digitali e fisiche tra loro, compresi i collegamenti ferroviari e stradali. Lavoreranno a stretto contatto nel campo della mobilità innovativa, sostenibile e universalmente accessibile per sviluppare approcci o standard comuni per entrambi gli stati.
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CAPITOLO 5
Sviluppo sostenibile, clima ambientale ed affari economici
Articolo 17
Entrambi gli Stati incoraggiano la cooperazione decentralizzata tra comunità nei territori non frontalieri. Si impegnano a sostenere le iniziative lanciate da queste comunità implementate in questi territori. Capitolo 5 Sviluppo sostenibile, clima, ambiente ed affari economici
Articolo 18
Entrambi gli Stati stanno lavorando per rafforzare il processo di attuazione degli strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, alla salute globale e alla protezione dell’ambiente e del clima, in particolare l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. A tal fine, collaborano strettamente per formulare approcci e politiche comuni, tra cui la messa in atto di misure per la trasformazione delle loro economie e la promozione di azioni ambiziose per combattere i cambiamenti climatici. Garantiscono l’integrazione della protezione del clima in tutte le politiche, compresi regolari scambi trasversali tra i governi nei settori chiave.
Articolo 19
I due Stati promuoveranno la transizione energetica in tutti i settori pertinenti e, a tal fine, svilupperanno la loro cooperazione e rafforzeranno il quadro istituzionale per finanziare, sviluppare e attuare progetti comuni, in particolare nei settori delle infrastrutture, energia rinnovabile ed efficienza energetica.
Articolo 20
(1) I due stati stanno approfondendo l’integrazione delle loro economie al fine di stabilire una zona economica franco-tedesca con regole comuni. Il Consiglio economico-finanziario franco-tedesco promuove l’armonizzazione bilaterale della loro legislazione, in particolare nel campo del diritto commerciale, e coordina regolarmente le politiche economiche tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania per promuovere la convergenza tra i due stati e migliorare la competitività delle loro economie.
(2) I due Stati istituiscono un “Consiglio degli esperti economici franco-tedesco” composto da dieci esperti indipendenti per presentare a entrambe le raccomandazioni del governo la loro azione economica.
Articolo 21
I due stati stanno intensificando la loro cooperazione nel campo della ricerca e della trasformazione digitale, tra cui l’intelligenza artificiale e innovazioni dirompenti. Promuoveranno linee guida internazionali sull’etica delle nuove tecnologie. Per promuovere l’innovazione, creano iniziative franco-tedesche aperte alla cooperazione a livello europeo. I due Stati metteranno in atto un processo di coordinamento e finanziamenti congiunti per sostenere programmi congiunti di ricerca e innovazione.
Articolo 22
Le parti interessate e le parti interessate di entrambi gli stati si riuniscono in un forum per il futuro franco-tedesco per lavorare sui processi di trasformazione delle loro società.
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CAPITOLO 6
organizzazione
Articolo 23
Le riunioni tra i governi dei due Stati hanno luogo almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica francese e nella Repubblica federale di Germania. Dopo l’entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio dei ministri franco-tedesco adotta un programma pluriennale di progetti di cooperazione franco-tedeschi. I segretari generali per la cooperazione franco-tedesca responsabili della preparazione di questi incontri monitorano l’attuazione di questo programma e riferiscono al Consiglio dei ministri.
Articolo 24
Un membro del governo di uno dei due Stati parteciperà, almeno una volta al trimestre, in alternanza con il Consiglio dei ministri dell’altro Stato.
Articolo 25
I consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca sono soggetti a revisione periodica e, se necessario, sono adattati senza indugio agli obiettivi concordati. La prima di queste verifiche dovrebbe aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del trattato e proporre gli adeguamenti necessari. I segretari generali per la cooperazione franco-tedesca valutano regolarmente i progressi. Informano i parlamenti e il Consiglio dei ministri franco-tedesco dello stato generale di avanzamento della cooperazione franco-tedesca.
Articolo 26
I rappresentanti delle regioni e dei Länder, nonché il comitato di cooperazione transfrontaliera, possono essere invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.
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CAPITOLO 7
Disposizioni finali
Articolo 27
Il trattato integra il trattato del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ai sensi del paragrafo 4 delle disposizioni finali del presente trattato.
Articolo 28
I due Stati si informano reciprocamente, tramite il canale diplomatico, del completamento delle procedure nazionali necessarie per l’entrata in vigore del presente trattato. Il presente trattato entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica.
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