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Ancora una legge di difficile attuazione. 

 

 

Non c’è materia nella quale la normativa o la regolamentazione introdotta dall’esecutivo Monti non crei distorsioni ai sistemi vigenti o addirittura complichi in maniera non del tutto logica la vita quotidiana dei cittadini.
Questa volta, la norma incriminata è data dall’entrata in vigore del Dpr 28 settembre 2012 n. 198 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 273/12 che a partire dal 7 dicembre obbligherà gli utilizzatori di tutti i veicoli dotati di targa ad aggiornare il libretto di circolazione tutte le volte in cui sia previsto l’utilizzo del veicolo per periodi superiori a trenta giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari, L’unica consolazione è che sono esclusi i familiari, purché conviventi.
Le prescrizioni in questione riguarderanno, quindi, sia gli enti e le società che le persone fisiche.
Per quanto concerne i primi soggetti, anche se la trasformazione societaria non dà luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, e dunque non configura l’obbligo di annotazione al Pra, gli interessati hanno comunque l’obbligo di attivarsi presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione indicando la nuova denominazione.
Per quanto riguarda le persone fisiche, gli uffici in questione sono tenuti su richiesta degli interessati a provvedere alla relativa annotazione nel caso in cui abbiano la temporanea disponibilità del veicolo per periodi superiori a trenta giorni, in forza di contratti o altri atti unilaterali o a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale in caso di comodato.
La nuova regolamentazione riguarda anche tutti i veicoli intestati a soggetti incapaci: in questo caso l’annotazione dovrà essere effettuata nei confronti del genitore esercente la potestà in caso di mezzo intestato a minore, mentre al tutore nel caso di interdetti o inabilitati.
Come detto, sono esclusi dall’obbligo soltanto i familiari conviventi a colui che è il materiale intestatario del veicolo.
Il regolamento in questione, peraltro, abolisce la cosiddetta targa ripetitrice per i rimorchi, che d’ora in poi saranno soggetti alla targatura ordinaria prevista per tutti gli altri veicoli.
E’  chiaro che l’intento del ministero dei trasporti è quello di rendere più semplice la contestazione delle infrazioni al codice della strada agli effettivi responsabili, ma sarà davvero complicato stabilire le modalità di attuazione giacché la stessa autovettura può essere in uso a più soggetti o il libretto subire continue annotazioni, in astratto anche 12 all’anno se c’è una successione nell’utilizzo del mezzo fra più soggetti diversi dal proprietario con ciò potendosi determinare una farraginosità delle procedure che andranno sempre a danno dei cittadini anche perché le norme vigenti attribuivano la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni al codice della Strada.

 

 

 

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