Decreto Lavoro.
Tutto ciò che si deve sapere.
Ecco i punti principali del DL 76/2013.
Incentivi alle assunzioni
Attraverso l’articolo 1 del Decreto Lavoro il Governo Letta tenta il rilancio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese attraverso la concessione di alcune agevolazioni contributive riservate a giovani: 1) dai 18 ai 29 anni, 2) lavoratori svantaggiati ossia privi di impiego da almeno 6 mesi, 3) privi di diploma professionale o di scuola media superiore. È stata cancellata con un emendamento la condizione secondo la quale i giovani dovessero vivere soli o con più persone a carico. Ai datori di lavoro che assumono giovani lavoratori svantaggiati di età fino a 29 anni viene riconosciuto uno sgravio contributivo che può arrivare a 650 euro per un periodo di 18 mesi. Questa agevolazione è concessa anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro già in essere in contratti a tempo indeterminato e durerà – in questi termini – fino al 30 giugno 2015. L’entità degli incentivi programmati fino al 2016 è di 794 milioni di euro complessivi. Inoltre, per le aziende che, pur non essendovi tenute, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di Aspi, scatta un contributo pari al 50% del sussidio mensile residuo.
Apprendistato
Anche l’apprendistato subisce un’ulteriore modifica rispetto alla Riforma Fornero di un anno fa: le proposte correttive implicano un’apertura all’intero universo lavorativo e non solo con le limitazioni del passato a microimprese e Pmi. I contratti diventano più stabili e fra i vari emendamenti il più importante è quello che chiarisce la procedura per l’erogazione dell’incentivo alle assunzioni giovanili, attraverso l’introduzione di termini ai fini della concessione del bonus e il riconoscimento delle agevolazioni, da parte dell’INPS, seguendo l’ordine cronologico di presentazioni delle domande alle quali sia effettivamente succeduta la stipula del contratto. Il 30 settembre 2013 è il termine ultimo entro il quale la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida atte a disciplinare il contratto d’apprendistato professionalizzante, in modo da avere una disciplina uniforme da Milano a Palermo.
Intervalli dei contratti a termine
Cambiano le tempistiche degli intervalli tra un contratto a termine e l’altro che con la Riforma Fornero erano passati a 60 e 90 giorni. Con la nuova norma si passa a 10 giorni (se il contratto precedente aveva durata inferiore ai sei mesi) o a 20 giorni se il contratto (se la durata del contratto precedente era superiore ai sei mesi). Se non si rispettano questi termini il secondo contratto deve essere riconvertito in contratto a tempo indeterminato.
Alternanza studio-lavoro
Dodici articoli del “pacchetto occupazione” sono dedicati al rilancio dell’alternanza studio-lavoro: sono previsti sostegni ai tirocini curriculari per gli studenti universitari (con un finanziamenti di 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014) e viene data la possibilità agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori (con priorità a professionali e tecnici) di svolgere tirocini formativi nell’orario extracurriculare.
Start up innovative
Le agevolazioni fiscali che il Decreto Sviluppo bis (legge 221/2012) riservava al mondo delle start up innovative fino al 2015, vengono protratte fino al 2016. Persone fisiche e giuridiche che intendano investire nel capitale sociale di imprese innovative verranno agevolate dal fisco. Una mossa che tenta di svecchiare il mercato del lavoro e guarda alla digitalizzazione del Paese.
Struttura di missione
Nasce, all’Interno del Ministero del Lavoro, una Struttura di missione con il compito di attuare la Youth guarantee (la Garanzia giovani) e favorire la ricollocazione dei cassintegrati, in particolar modo i beneficiari di sussidi in deroga. La durata della Struttura di missione per la Youth Guarantee subisce un taglio di un anno: la chiusura a fine 2014 fa saltare i 100 milioni di euro che erano stati programmati per il 2015.
Disabili
L’emendamento al Decreto Lavoro in fase di discussione al Senato prevede un incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 10 milioni di euro nel 2013 e di 20 milioni nel 2014. Ai datori di lavoro (sia pubblici che privati) è chiesto di “adottare accomodamenti ragionevoli” atti a garantire “la piena eguaglianza”.
Dimissioni
Per quanto riguarda le dimissioni un’importante modifica è rappresentata dalla procedura di convalida, misura che riguarda cocopro e cococo e che è pensata per neutralizzare o quantomeno disincentivare la pratica fraudolenta delle dimissioni in bianco siglate al momento dell’assunzione.
Assunzione senza causale
La durata del primo contratto a termine senza indicazione della causale è stabilita in 12 mesi e comprende anche l’eventuale periodo di proroga. Dunque l’acausalità è ammessa anche per la proroga del primo contratto purché il periodo complessivo non superi i 12 mesi.
Lavoro a chiamata
Le proroghe per il lavoro a chiamata, dopo il primo rinvio al 17 luglio, vengono ora estese a fine 2013. C’è, inoltre, un ritocco dei lavori a chiamata che riguarda il tetto per il numero delle convocazioni di tipo intermittente fissato in 400 giornate di rapporto in tre anni solari e con lo stesso datore di lavoro: oltre questo tetto il rapporto deve essere convertito in un contratto a tempo determinato. Tale limite è escluso per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Lavoro accessorio
Per questa tipologia di contratto sparisce il riferimento alla natura occasionale del tipo di rapporto di lavoro. La modifica riguarda il riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente. Dunque le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo, in riferimento alla totalità dei committenti, a compensi che superino il tetto dei 5.000 euro nel corso di un anno solare. E, ferma restando questa soglia, il tetto dei voucher per il singolo committente è fissato in 2.000 euro. Viene inoltre fissato un limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare per percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Associazione in partecipazione
È prevista una stabilizzazione degli associati con apporto di lavoro, attraverso una loro assunzione entro tre mesi. Il lavoratore deve firmare un atto di conciliazione (che rappresenta una sanatoria per eventuali contenziosi pregressi), mentre il datore deve versare (alla gestione separata Inps) un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di sei mesi.
Interventi per il Mezzogiorno
Il DL 76/2013 stanzia, dal 2013 al 2015 una cifra complessiva di 328 milioni di euro per interventi al Sud: 80 milioni sono riservati all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, altri 80 milioni al Piano d’azione e coesione (Pac) per progetti che riguardino l’infrastruttura sociale e la valorizzazione dei beni pubblici, 168 milioni all’attivazione delle borse di tirocinio in favore dei giovani fra i 18 e i 29 anni che non lavorano e non studiano e sono domiciliati nelle otto regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene ampliato il periodo nel quale è possibile usufruire del credito d’imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno: il credito è utilizzabile entro il 15 maggio 2015.
Extracomunitari
Dopo l’ottenimento di una laurea triennale o specialistica in un’Università Italiana, un cittadino extracomunitario può richiedere l’iscrizione per 12 mesi nell’anagrafe dei centri per l’impiego o la trasformazione del permesso in permesso di soggiorno di lavoro. Inoltre, per i lavoratori stranieri alloggiati è sufficiente che il datore di lavoro dia la comunicazione prevista dalle norme dell’alloggio di cittadini stranieri.
Fondi speciali
Vengono stanziati 5,5 milioni di euro, dal 2014, per favorire l’attività lavorativa dei detenuti e altri 11,5 milioni di euro per il Fondo del servizio civile.
La pubblicazione del Decreto Legge n. 76 del 2013 sancisce una nuova fase nella disciplina giuslavoristica nazionale.
Ecco cosa il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore.
Dimissioni in bianco
La norma già prevista nella legge 92/2012 che prevedeva imposto l’obbligo di convalida delle dimissioni dal lavoro da parte delle Direzioni territoriali del lavoro (per quelle intervenute nel periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino) e dei Centri per l’Impiego (in tutti gli altri casi) viene estesa co la legge 76/2013 anche al co.co.pro. La pratica scorretta di far firmare le dimissioni in bianco al momento dell’assunzione viene ostacolata attraverso un sistema di pesanti sanzioni (fra i 5 e i 30 mila euro di multa) per i datori di lavoro che violano le regole.
Lavoro nero
Il fenomeno del lavoro nero continua a essere una piaga di alcuni settori lavorativi che hanno a che fare con squilibri della richiesta dovuti alla stagionalità come edilizia, agricoltura e turismo. Se un lavoratore si trova al cospetto di un datore di lavoro che propone il lavoro nero può denunciare il fatto all’Ispettorato provinciale del lavoro o alla Guardia di Finanza. Qualora il lavoratore non voglia esporsi in prima persona può rivolgersi ai sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugil) che inoltreranno la denuncia a suo nome. Le sanzioni amministrative per i trasgressori vanno dai 1.500 ai 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare. Se il numero di lavoratori irregolari supera il 20% del personale dipendente si può rischiare la chiusura temporanea dell’attività imprenditoriale.
Mancato versamento dei contributi
Il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi, quindi il lavoratore deve chiedere di essere regolarizzato in tal senso. Il datore di lavoro che si rifiuta di regolarizzare la sua posizione può rischiare pesanti sanzioni civili legate all’evasione dei contributi previdenziali e assistenziali. Qualora il datore di lavoro inadempiente non provvedesse al pagamento delle ritenute entro 3 mesi dalla data della contestazione della violazione potrebbe essere punito con la reclusione fino a 3 anni.
False buste paga
Altra pratica scorretta che si è diffusa negli ultimi anni è quella delle false busta paga che le aziende e i commercialisti emettono per poter chiedere prestiti alle banche. Anche in questo caso la legge è dalla parte del lavoratore nel momento in cui questi scopre che non gli sono stati versati i contributi. Nei guai finiscono sia gli imprenditori che i “falsari”: chi favorisce l’evasione redigendo documenti fiscali falsi rischi da un anno e mezzo a sei anni di prigione.
Demansionamento
Per quanto riguarda il demansionamento l’articolo 2103 del Codice Civile dichiara che ““il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”. Con l’accordo sulla produttività fra imprese e sindacati del novembre 2012 è stato reso possibile il demansionamento non unilaterale dei lavoratori. Una modifica tesa a vanificare l’escamotage messo in atto dalle aziende in crisi che licenziavano i lavoratori in esubero riassumendoli con qualifiche inferiori.
Rinnovi e stipule di contratti precari
Cambiano le regole dei contratti precari. Le legge 76/2013 fa un passo indietro rispetto alla 92/2012 che aveva aumentato le tempistiche degli intervalli tra un contratto a termine e l’altro: dai 60 e 90 giorni si torna ai 10 giorni (se il contratto precedente aveva durata inferiore ai sei mesi) e ai 20 giorni (se la durata del contratto precedente era superiore ai sei mesi). Qualora non si rispettino questi termini il secondo contratto deve essere riconvertito in contratto a tempo indeterminato. Inoltre la Riforma Fornero ha indicato esplicitamente una serie di professioni che, per loro natura, non possono rientrare nell’alveo dei contratti a progetto. Il lavoratore, dunque, è maggiormente tutelato qualora gli venga proposto un contratto a progetto per un lavoro che non lo prevede.
Ecco l’elenco delle professioni che non possono ricadere nel raggio d’operatività dei co.co.pro.:
ricordando che Nel momento in cui il lavoratore esegue l’ordine impartitogli dal committente senza avere alcun margine di autonomia operativa e decisionale decade la natura stessa del co.co.pro. In tal caso il contratto a progetto è, in realtà, un rapporto di subordinazione e dipendenza “camuffato” a beneficio del datore di lavoro che può così sopportare una minore pressione fiscale e contributiva.
addetti alla distribuzione di bollette, giornali ed elenchi telefonici,
addetti alle agenzie ippiche,
addetti alle pulizie,
autisti e autotrasportatori,
baristi e camerieri,
commessi e addetti alle vendite,
custodi e portieri,
estetiste e parrucchieri,
facchini,
istruttori di autoscuola,
magazzinieri,
manutentori, muratori e operai del settore edile,
piloti,
assistenti di volo,
prestatori d’opera nel settore agricolo,
addetti a segreterie e terminali,
addetti alla somministrazione di cibi e bevande,
addetti di prestazioni in call center in modalità in bound.
Straordinari non pagati
Altro fenomeno sommerso è quello degli straordinari non pagati. Il CCNL commercio prevede gli straordinari sino ammessi nel limite di 200 ore annuali con una maggiorazione del 15% fra la 41esima e la 48esima ora. C’è anche la possibilità di compensare le ore in surplus con una sottrazione di ore in un altro periodo dell’anno. Qualora, invece, il lavoratore non venisse pagato per le ore di straordinario o non gli fosse data la possibilità di compensare può ricorrere ai sindacati o all’Ispettorato provinciale del lavoro per denunciare la situazione.
Cambiamenti unilaterali dell’orario di lavoro
La modifica dell’orario di lavoro è uno degli aspetti più controversi della disciplina giuslavoristica. Se si spulcia fra le sentenze si scopre che le aziende sono state quasi sempre condannate poiché la modifica unilaterale dell’orario contrasta con l’articolo 36 della Costituzione sulla condizione del lavoratore e con il Dl 61/200, soprattutto qualora la modifica non sia fondata su esplicite e imprescindibili necessità organizzative. Anche in caso di orario part time il datore di lavoro e il dipendente devono trovare un accordo consensuale e non è ammessa l’unilateralità della decisione.
Il testo integrale del DL 76/2013.
http://www.thesolver.it/pdf/decretolavoro76_2013.pdf
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